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Circolare n° 10 - 2018

Oggetto: Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua e autocertificazioni.

 

A Tutti gli Iscritti

Loro Sedi

 

Prot. n° 516/18

 

Per Vostra opportuna conoscenza ci pregiamo segnalare quanto segue:

 

1) Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua – novità.


In data 31 gennaio 2018 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il nuovo “Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili”, che modifica quello pubblicato nel B.U.M.G. del 31 dicembre 2017 già allegato alla nostra Circolare n. 1/2018.

Il nuovo Regolamento FPC, in vigore dal 1° gennaio 2018, presenta diverse importanti novità. Si invitano i colleghi a prendere visione del nuovo Regolamento e a consultare la scheda sinottica allegati.

Si riporta di seguito un elenco delle principali novità:

        - esonero obblighi formativi per gli Iscritti nell’Elenco Speciale e per i non esercenti la pro-fessione;

      - eliminazione del limite per l’acquisizione dei crediti formativi professionali tramite la frui-zione di attività e-learning;

      - principio di “riportabilità” dei crediti formativi professionali da un triennio formativo ad un altro esclusivamente per i crediti maturati nei corsi di alta formazione organizzati dalle S.A.F.;

       - equipollenza tra la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la formazione iniziale e biennale dei Gestori della crisi. In particolare, per assolvere l’obbligo formativo iniziale e biennale, fissato in 40 ore complessive, sarà possibile partecipare allo svolgimento di corsi di  “formazione”, di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento FPC, ciascuno della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento. l’equipollenza per l’assolvimento del citato obbligo formativo non è invece riconosciuta per la partecipazione agli eventi di “aggiornamento” di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento FPC;

        - l’applicabilità all’intero triennio (2017-2019), ai sensi dell’articolo 21, rubricato “norme transitorie” delle disposizioni che prevedono l’acquisizione senza limiti dei crediti formativi mediante le attività di formazione a distanza, il riconoscimento delle attività formative particolari (articolo 16), l’esenzione, anche parziale, dallo svolgimento della formazione (articolo 8).

L’esenzione dello svolgimento dell’attività formativa, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento FPC, non esonera dall’obbligo formativo previsto a carico degli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali.

In merito al riconoscimento presso il MEF dei crediti formativi assolti agli Iscritti all’Albo e validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali si comunica che è stato siglato il protocollo di intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza e contenente le mo-dalità attraverso le quali gli Ordini, per il tramite del Consiglio Nazionale, trasmetteranno annual-mente al Ministero i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti.

Si segnala che la comunicazione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo è un adempimento a carico del Consiglio e non del singolo Iscritto.

 

2) Formazione Professionale Continua: autocertificazione attività formativa anno 2017.

Con riferimento a quanto in oggetto, tutti gli Iscritti sono invitati a far pervenire alla Segreteria del nostro Ordine (consegna a mano, tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., fax 050/49467 o per posta raccomandata) entro il 6 marzo 2018 le proprie relazioni sull'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2017, utilizzando la modulistica allegata ed accludendo copia di un documento di identità.

A tal fine si precisa che gli eventi organizzati dal nostro Ordine risultanti dal Portale della FPC non devono essere certificati in quanto per essi fanno fede le presenze rilevate in occasione dei vari eventi formativi, che sono verificabili da ciascun Iscritto mediante accesso alla propria area ri-servata del Portale della Formazione Continua.

Alcune disposizioni del nuovo “Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” – approvato in data 18/10/2017, pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 2 in data 31/01/2018, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018, sono destinate a produrre effetti anche per l’anno 2017. In particolare anche per il 2017:

a) - è previsto l'esonero per l'assolvimento dell'obbligo formativo, sulla base dell’art. 21 comma 3, nei casi sotto elencati:

- Iscritto nell'Elenco Speciale (l’esonero dall’obbligo formativo sarà acquisito d’ufficio);

- Iscritto all'Albo che non esercita neanche occasionalmente la professione a condizione che avanzi la richiesta di esonero nella quale dichiari, sotto la propria responsabilità, di:

(*) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad at-tività rientranti nell’oggetto della professione;

(*) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al re-lativo obbligo;

(*) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma;

 

b) - è prevista la riduzione dei crediti formativi professionali per gli Iscritti all'Albo che compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso (la riduzione dei crediti forma-tivi sarà acquisita d’ufficio);

c) - per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che passano dall’Elenco Speciale nell’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nell’Albo, al passaggio nell’Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali.

d) - é altresì possibile richiedere l'esenzione temporanea dalla formazione professionale continua per:

- Maternità (la previsione dell'esenzione per maternità è stata estesa ai padri ed ai genitori adottivi o affidatari);

- Servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sospensione disciplinare;

- Malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare che comporti l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;

- Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore che saranno valuta-te dal Consiglio che deciderà discrezionalmente sulla istanza di esonero.

La richiesta di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale dovrà essere presentata alla Segreteria dell'Ordine utilizzando la relativa modulistica che alleghiamo accompagnata da co-pia di documento di identità.

L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di riduzione, di esenzione o di esonero e comunque entro un termine che consenta all'Iscritto istante, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo annuale minimo.

Infine si ricorda che sulla base dell’art. 15 comma 3 e 8 del Regolamento recante il Codice delle Sanzioni Disciplinari emanato dal CNDCEC in vigore dal 01/01/2017, si configura violazione dell’obbligo di formazione professionale il mancato conseguimento dei crediti formativi minimi in ciascun anno (20 per gli under 65 e 7 per gli over 65) ovvero il mancato conseguimento dei 9 cre-diti in attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio, prevedendo la sanzione della censura.

Per maggiori informazioni rimandiamo al testo del regolamento stesso allegato in copia alla presente circolare.


Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

 

        Il Presidente                                                      Il Segretario
Dott. Maurizio MASINI                                           Dott.ssa Elena CAMBI

 

Allegati:

pdfRegolamento_FPC_con_elenco_materie__BU_n._2_31012018.pdf

pdfScheda_Sinottica_Nuovo_regolamento_FPC.pdf

docModulistica_FPC_autocertificazione_crediti.doc

docModulistica_FPC_richiesta_esenzioni.doc

 

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