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Liquidazione delle parcelle

 

RICHIESTE DI PARERE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA
 

PREMESSE

 

La richiesta del rilascio di parere di liquidazione della parcella, non può prescindere dalla conoscenza e dalla verifica del rispetto delle norme deontologiche e di legge che regolano la materia del compenso professionale.

 

A) VERIFICA DEL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

 

Dal 1° marzo 2016 è in vigore il codice deontologico per i dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, approvato in data 17 dicembre 2015 dal CNDCEC.

 

All’articolo 25 del suddetto codice, in materia di compenso professionale, è stabilito che:

  1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
  2. La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
  3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale.
  4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
  5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un’associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
  6. E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

 

Il mancato rispetto dell’articolo 25 del Codice Deontologico, secondo l’art.21, punto 5, del Regolamento Recante “Codice delle Sanzioni Disciplinari” inerente le “Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con i clienti”, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

B) VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

 

La Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), in vigore dal 29 agosto 2017, modifica l’art. 9, comma 4, del D.L. n. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), in tema di comunicazione degli oneri informativi posti in capo al professionista, imponendo che la misura del compenso:

      1. è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima;

      2. deve essere adeguata all’importanza dell'opera;

      3. va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, e che sono prospettabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione

 

Ai suddetti obblighi sono assoggettati anche i mandati professionali già in essere al 29/08/2017.


LA PRESENZA DI ACCORDI


La presenza di accordi fra professionista e cliente circa la determinazione o predeterminazione dell'onorario non è quindi oggetto né di istruttoria né di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine, a meno che non configuri circostanze di rilevanza deontologica.

 

Il rispetto delle suddette previsioni, permette pertanto il recupero del credito sulla base dei presupposti di cui al n. 1), comma 1 dell’art 633 cod. proc. civ., laddove è prevista la pronuncia di ingiunzione di pagamento, se il diritto è fatto valere da prova scritta.

 

LA MANCANZA DI ACCORDI

L’articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto Liberalizzazioni), convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, ha disposto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Il D.M. 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, con decorrenza della sua efficacia al giorno successivo 23 agosto 2012, ha introdotto i nuovi criteri cui parametrare gli onorari professionali in difetto di accordo tra le parti; l’articolo 41 del citato D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pertanto dal 23 agosto 2012.

 

Di conseguenza si possono avere due fattispecie discriminate dagli effetti temporali:

 

a. le tariffe professionali abrogate, disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 169 del 2 settembre 2010, trovano ancora applicazione se la prestazione professionale si è esaurita sotto la vigenza della precedente normativa, cioè sino al 23 agosto 2012;

 

b. deve invece applicarsi il D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con riferimento a prestazioni professionali che si sono concluse successivamente al 23 agosto 2012, anche se iniziate in data anteriore.

 

Il Consiglio dell’ODCEC di Pisa in data 08/03/2018 ha approvato il REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE E PER IL RILASCIO DEI PARERI SUI COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI qui riportato in allegato, a cui si invita alla lettura prima di procedere con la richiesta.

 

RICHIESTA DI RILASCIO DI PARERE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DA PARTE DELL’ISCRITTO


Il professionista che richiede all'Ordine la liquidazione della parcella deve presentare domanda in bollo da € 16,00 su modello (allegato Sub A) corredato dei seguenti documenti:

 

1) parcella o avviso di notula, redatti dal professionista su carta intestata, con esclusione di IVA e contributo previdenziale;

 

2) lettera d'incarico o, in mancanza, relazione sull’attività svolta; detta relazione deve essere datata e firmata, e deve fornire precise indicazioni in ordine allo svolgimento dell'incarico ed ai rapporti con il cliente (se in epoca anteriore è stata presentata all'Ordine una pratica riguardante la stessa opera, occorre che ciò sia precisato con allegazione del precedente documento liquidato);

 

3) eventuale corrispondenza e altra documentazione utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate;

 

4) parcella redatta su schema conforme (Dm 140/2012 – Tariffa Professionale);

 

5) elenco in duplice copia della documentazione che viene presentata;

 

6) marca da bollo da € 16,00 da applicare al certificato di liquidazione.

 

Nel caso di richiesta di parere in via preventiva, il professionista dovrà presentare la medesima documentazione di cui sopra in quanto disponibile o, quanto meno, la relazione sull'attività svolta oltre all'indicazione degli onorari che ritiene applicabili alla fattispecie prospettata, secondo la tariffa professionale, ove ancora applicabile, o quali desumibili dalle disposizioni del D.M. 140/2012.

 

RICHIESTA DI RILASCIO DI PARERE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


La Pubblica Amministrazione che richiede la liquidazione della parcella di un professionista iscritto deve presentare domanda in bollo da € 16,00 su modello (allegato Sub B) corredato dei seguenti documenti, inviando altresì copia della domanda medesima al professionista interessato:

1) eventuale parcella o avviso di notula presentata dal professionista;

2) lettera d'incarico, quando vi sia;

3) corrispondenza tra cliente e professionista;

4) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico con tutte le notizie atte a identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista;

5) tutti gli elaborati prodotti dal professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto;

6) parcella redatta su schema conforme (Dm 140/2012 – Tariffa Professionale);

7) elenco dettagliato della documentazione presentata;

8) marca da bollo da € 16,00 da applicare al certificato di liquidazione.

 

TASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA NOTULA O PER IL RILASCIO DI PARERI SUI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La tassa per la liquidazione della notula o per il rilascio di pareri sui compensi relativi alle prestazioni professionali rese, su richiesta del professionista o della Pubblica Amministrazione, è fissata nella misura del 3% (tre per cento) con un minimo di euro 50,00; tale importo vale anche per il rilascio dei pareri preventivi e della consulenza verbale (intendendosi quale acconto all'eventuale successiva liquidazione della notula o rilascio di parere sui compensi).

 

In caso di richiesta che non si concluda a seguito di rinuncia del richiedente, ma in merito alla quale la Commissione e/o il Consiglio abbiano svolto anche in parte l’attività istruttoria, la predetta tassa è determinata in misura fissa pari a euro 80,00.

 

Per le richieste finalizzate alla insinuazione di credito professionale al passivo di una procedura tra quelle previste dal R.D.267/1942 o dalla Legge 3/2012, è dovuta una tassa percentuale nella misura dell’1% con un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 500,00. In tal caso la certificazione della liquidazione è rilasciata con la dicitura “La liquidazione della presente parcella è valida unicamente per l’utilizzo della stessa ai fini del riconoscimento del credito nel passivo in una procedura di cui al R.D. 267/1942 o dalla Legge 3/2012.

 

Il versamento della tassa per la liquidazione della notula dovrà essere fatto con bonifico bancario intestato a:

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PISA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia N. 1
IBAN IT 95 F 01030 14006 000000670017

 

RILASCIO DEL DISPOSITIVO DI PARERE


La Segreteria dell'Ordine rubrica la pratica presentata protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti e la trasmette alla Commissione Liquidazione Parcelle.

 

Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, emette il dispositivo di parere.

 

La Segreteria comunica al richiedente l’avvenuto rilascio di dispositivo di parere, e la tassata per la liquidazione della notula da versare.

 

La parcella liquidata o il parere espresso in merito ai compensi relativi alle prestazioni rese sono consegnate all'interessato in duplice copia, unitamente alla restituzione della documentazione presentata.

 

Il richidente per poter ritirare il dispositivo di parere dovrà fornire prova del versamento della tassa per la liquidazione della notula.

 

 

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