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Istruzioni operative per la prima formazione del Registro dei Revisori Legali

 

Istruzioni operative per la prima formazione del Registro dei Revisori Legali

Tutti gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dovranno pertanto comunicare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della Determina (25 Giugno 2013), le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, le informazioni strumentali e l’opzione per l’elenco dei revisori attivi o per l’iscrizione nella sezione “inattivi”, istituito con D.M. n. 16/2013.

In mancanza di tale comunicazione il revisore, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 39/2010, viene inserito d’ufficio nella sezione del Registro attivi.

Le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro che dovranno essere fornite dalle persone fisiche, ex art. 10 del D.M. n. 145/2012, sono le seguenti:

  1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
  2. il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
  3. l’indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività, ovvero, in alternativa, la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
  4. il codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA;
  5. il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito internet dell’eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;
  6. ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
  7. la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico;
  8. eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  9. l’eventuale rete di appartenenza, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Le informazioni strumentali del Registro, ex art. 11, comma 1, del D.M. n. 145/2012, che dovranno essere fornite dalle persone fisiche, sono le seguenti:

  1. il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  2. gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite esclusivamente con modalità telematiche. A tal fine la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto sul proprio sito (http://www.revisionelegale.mef.gov.it) un’apposita Area riservata accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale.

Per agevolare le operazioni degli iscritti al nostro Ordine la Commissione Bilancio, Principi Contabili, Collegio Sindacale e Revisione ha predisposto l’elaborato dal taglio operativo allegato in calce unitamente alla Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 giugno 2013 ed alla guida operativa predisposta dal MEF.

 

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